Statuto dell'Associazione Spaghettitaliani

regolamento dell'Associazione

come aderire all'Associazione e diventare Socio

 

il giornale dell'Associazione Spaghettitaliani

 

Conferenza Stampa di Presentazione dell'Associazione Spaghettitaliani

 


 

INDICE

Art. 1 – Denominazione

Art. 2 – Sede sociale

Art. 3 – Durata

Art. 4 – Scopo

Art. 5 – Soci Fondatori

Art. 6 – Soci Ordinari

Art. 7 – Soci Sostenitori

Art. 8 – Soci Benefattori

Art. 9 – Soci Onorari

Art. 10 – Ammissione e Recesso

Art. 11 – Patrimonio

Art. 12 – Bilanci e Rendiconti

Art. 13 – Personalità giuridica

Art. 14 – Organi

Art. 15 – Competenze Assemblea

Art. 16 – Convocazione dell’Assemblea

Art. 17 -  Costituzione dell’Assemblea

Art. 18 – Presidenza dell’Assemblea

Art. 19 – Deliberazioni dell’Assemblea

Art. 20 – Composizione Consiglio

Art. 21 – Convocazione Consiglio

Art. 22 – Adunanze e Deliberazioni Consiglio

Art. 23 – Riunioni in video e teleconferenza o a mezzo messanger

Art. 24 – Rappresentanza e poteri

Art. 25 – Attribuzioni Consiglio

Art. 26 – Comitati

Art. 27 – Sezioni e Federazioni

Art. 28 – Composizione del Collegio dei Revisori

Art. 29 - Competenze del Collegio dei Revisori

Art. 30 – Disposizioni finali

 


 

STATUTO ASSOCIAZIONE SPAGHETTITALIANI

 

Art. 1 – Denominazione

L’Associazione ha la denominazione “SPAGHETTITALIANI”.

 

Art. 2 – Sede sociale

L’Associazione ha sede in San Giorgio a Cremano (Napoli) alla via Salvo D’Acquisto n° 6.

 

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è a tempo illimitato.

 

Art. 4 – Scopo

L’Associazione SPAGHETTITALIANI non ha fini di lucro e si pone come obbiettivo la valorizzazione della cucina italiana sia sul territorio nazionale che all’estero, con lo scopo di far conoscere i piatti e pietanze tipiche e i prodotti tradizionali del territorio nella loro evoluzione, studiandone la storia e il loro sviluppo nel tempo fino ai giorni nostri, arrivando anche a sperimentarne e a scoprirne di nuovi, organizzando anche scambi culturali ed approfondimenti.

Entrando maggiormente nel dettaglio, l’Associazione si occuperà di:

Ricercare nel territorio piatti (pietanze) dimenticati che stanno per scomparire, con la successiva loro rivalutazione, e possibilità di darli in adozione ad uno o più Soci, che ne cureranno la diffusione e ne studieranno la loro modernizzazione, presentandoli nella doppia veste, tradizionale e rivisitata.

Andare alla ricerca della cucina di qualità per scoprire nuove pietanze o riadattamenti di ricette del territorio, con possibilità di redigere guide periodiche di presentazione dei piatti presi in esame, con valutazione tecnica degli stessi, che potranno essere a carattere regionale o provinciale.

Rivalutare i prodotti del territorio con ricerca di produttori e valutazione tecnica di quanto producono.

Organizzare gruppi di studio per affrontare argomenti legati all’alimentazione sia dal punto di vista medico, che ambientale, o sotto qualsiasi altra forma possa essere di utilità pubblica, organizzando anche convegni, tavole rotonde, seminari per divulgare i risultati ottenuti.

Formare i Soci che lo richiederanno con corsi che possano dare loro le basi per potere redigere schede di valutazione sia delle pietanze che dei prodotti delle aziende e delle industrie che richiederanno una certificazione all’Associazione.

Organizzare corsi di cucina sia per dilettanti che per professionisti, con rilascio di attestati di presenza. A questi corsi potranno partecipare sia gli associati che gli esterni.

Organizzare eventi di ogni genere legati alla gastronomia, anche con confronti con altre forme d’arte come la musica, il teatro, la poesia, …

Divulgare le iniziative promosse dall’Associazione e quanto di volta in volta verrà da essa sviluppato attraverso tutti i mezzi di comunicazione possibili, da quello cartaceo a magazine e siti internet, sia propri che di proprietà di terzi, che decideranno di ospitare queste comunicazioni. 

Stampare e distribuire i resoconti e la documentazione di quanto prodotto durante l’attività dell’Associazione, o le realizzazioni prodotte da un gruppo di associati, o anche da un solo associato.

Allacciare rapporti con le istituzioni e con altre associazioni per raggiungere gli obbiettivi che man mano l’Associazione si proporrà.

Cercare partnership che possano sostenere le attività dell’Associazione.

Usare tutti i mezzi possibili per divulgare gli scopi e l’operato dell’Associazione, partecipando a mostre, sagre, fiere, o organizzando anche manifestazioni o eventi che potranno essere legati sia alla gastronomia e al turismo, che ad altre forme d’arte come musica, teatro, cinema, …

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione può anche costituire e partecipare in società aventi come scopo attività affini a quelle dell’Associazione.

 

Art. 5 – Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori i costituenti l’Associazione e tutti coloro che ne faranno richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2006, inoltre tale titolo non potrà essere trasmesso ad altri anche in mortis causa.

Fra questi Soci dovranno essere nominati almeno i tre quarti del Consiglio Direttivo. La tassa di iscrizione, compresa la quota associativa per l’intera vita dell’Associazione è fissata a 250,00 Euro da versare in unica soluzione all’atto della costituzione dell’Associazione.

 

Art. 6 – Soci Ordinari

Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci Ordinari, tutti coloro che faranno richiesta e che, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, verseranno la quota d’iscrizione di 10,00 Euro, da versare solo una volta, più la quota associativa annuale di 20,00 Euro.

fai domanda per diventare Socio Ordinario

 

Art. 7 – Soci Sostenitori

Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci Sostenitori, tutti coloro che faranno richiesta e che, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, verseranno la quota d’iscrizione di 30,00 Euro, da versare solo una volta, più la quota associativa annuale di 120,00 Euro.

A questa categoria di Soci potranno far parte anche enti, associazioni, società o altre organizzazioni, che dovranno eleggere un loro responsabile per rappresentarli presso l’Associazione.

fai domanda per diventare Socio Sostenitore

 

Art. 8 – Soci Benefattori

Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci Benefattori, tutti coloro che faranno richiesta e che, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, verseranno la quota d’iscrizione di 50,00 Euro, da versare solo una volta, più la quota associativa annuale di almeno 500,00 Euro.

A questa categoria di Soci potranno far parte anche enti, associazioni, società o altre organizzazioni, che vorranno contribuire alla realizzazione di quanto l’Associazione organizzerà di volta in volta. Tali enti dovranno eleggere un loro responsabile per rappresentarli presso l’Associazione.

fai domanda per diventare Socio Benefattore

 

Art. 9 – Soci Onorari

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione potrà nominare a suo insindacabile giudizio dei Soci Onorari, scelti fra quelle persone che si sono particolarmente contraddistinte nel settore eno-gastronomico, con finalità simili a quelle dell’Associazione. I Soci Onorari non dovranno versare alcun importo ne per l’iscrizione, ne per la quota associativa annuale.

 

Art. 10 – Ammissione e Recesso

L’aspirante Socio deve presentare l’apposita domanda per l’iscrizione al Socio indirizzata o al presidente del Consiglio Direttivo o al presidente della sezione di appartenenza. Ricevuta l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo il neo Socio dovrà formalizzare la sua iscrizione pagando sia la tassa d’iscrizione che la quota associativa annuale.

Le quote associative annuali successive dovranno essere pagate entro il 31 gennaio di ogni anno e potranno essere modificate dal Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dell’anno precedente.

I Soci che decidono recedere dovranno darne notifica al Consiglio Direttivo non oltre il 31 ottobre e cioè entro due mesi dalla scadenza dell’anno sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare recedenti i Soci per i quali, a suo insindacabile giudizio, non sussistono più le condizioni per far parte dell’Associazione.

Tutti i Soci Ordinari, Sostenitori e Benefattori sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.

Si avrà esclusione automatica per morosità trascorsi invano quattro mesi da un sollecito scritto del Consiglio Direttivo, inviato a cura del tesoriere.

 

Art. 11 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote associative versate dai Soci;

b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche, devolute ai fini del perseguimento dello scopo istituzionale dell’Associazione;

c) da eventuali donazioni, eredità e legati;

d) da proventi di sottoscrizione, manifestazioni ed altre iniziative ed attività che siano patrocinate o gestite da codesta Associazione.

Il patrimonio così costituito sarà disponibile per le spese di finanziamento e di mantenimento (spese correnti) e di investimento dell’Associazione, ad eccezione di quei beni che, per stessa volontà espressa del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

 

Art. 12 – Bilanci e Rendiconti

Per ogni anno finanziario, con inizio dal primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo provvederà a presentare all’assemblea dei Soci, entro la fine del mese di marzo, il  bilancio preventivo dell’anno in corso e il bilancio consuntivo dell’anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale con allegati i riepiloghi dei residui, del conto cassa e delle  eventuali gestioni con contabilità separata.

Secondo quanto disposto dal D.P.R. 29/11/1973, n. 600, precisamente dall’art. 20, l’Associazione, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale, economico e finanziario, dovrà redigere, dopo la raccolta pubblica di fondi, ove questa venga effettuata, una apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi  dell’art. 22, dal quale dovranno risultare, in modo chiaro e preciso, a che a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’art. 108 lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917.

 

Art. 13 – Personalità giuridica

La presente Associazione, nella persona del proprio legale rappresentante, si impegna a presentare al Prefetto istanza per ottenere riconoscimento giuridico. Ai sensi dell’Art. 1 del D.P.R. 10/02/2000 n. 361, tale riconoscimento è determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso la Prefettura, autorizzata dal Prefetto territoriale competente, previa istanza di riconoscimento giuridico che sia redatta e sottoscritta da colui al quale è conferita la rappresentanza della presente Associazione. Si stabilisce che tale istanza dovrà essere presentata al Prefetto da parte del legale.

 

Art. 14 – Organi

Sono organi collegiali dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei Soci.

b) Il Presidente.

c)  Il Vicepresidente.

d)  Il Consiglio Direttivo.

e)  Il Collegio dei Revisori.

f)   I Comitati.

g)  Le Sezioni.

 

Art. 15 – Competenze Assemblea

Sono di pertinenza dell’Assemblea dei Soci:

a) La determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, fermo restando che almeno i tre quarti dei componenti devono essere eletti fra i Soci Fondatori.

b) La nomina del Collegio dei Revisori e del Presidente.

c) L’approvazione dei bilanci annuali, preventivi, consuntivi e programma delle attività dell’Associazione.

d) Le deliberazione in ordine all’acquisto dei beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati, quando siano soggetti all’autorizzazione prevista dall’art. 17 C.C.

e) Le modificazioni dello Statuto.

f) Lo scioglimento e l’estinzione dell’Associazione.

 

Art. 16 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci con avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo, che può essere diverso da quello della sede dell’Associazione, da inviarsi a mezzo lettera ai Soci effettiva almeno 10 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea stessa. Nei casi di convocazione d’urgenza dell’Assemblea, l’avviso della stessa dovrà essere inviata mediante telegramma almeno 48 ore prima della stessa.

 

Art. 17 -  Costituzione dell’Assemblea

L’Assemblea dei Soci si considera validamente costituita:

a) In prima convocazione  quando sia presente almeno la metà dei Soci effettivi;

b) In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti nel caso di assemblea ordinaria e di almeno un quarto di tutti i Soci iscritti in caso di Assemblea straordinaria.

c) In terza convocazione, qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti nel caso di Assemblea straordinaria.

Il Socio persona fisica che sia nell’impossibilità di prendere parte all’assemblea, può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando un altro Socio.

In ogni caso, il Socio effettivo per partecipare all’assemblea, personalmente o per delega deve avere versato la quota associativa dell’anno in corso.

Il Socio delegato non può rappresentare più di un solo Socio effettivo e deve consegnare alla presidenza, prima dell’assemblea, la delega in suo possesso.

 

Art. 18 – Presidenza dell’Assemblea

La presidenza dell’Assemblea è assunta dal Presidente dell’Associazione, o da colui che ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

Il Presidente provvede alla nomina di un segretario e di due scrutinatori, che lo assistano nello spoglio delle schede.

 

Art. 19 – Deliberazioni dell’Assemblea

Ogni Socio effettivo presente in Assemblea, personalmente o per delega, ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari. Le delibere vengono prese a maggioranza di voti, anche quando, per qualsiasi motivo, alcuni degli intervenuti si allontanino o si astengano.

Allo stesso modo l’Assemblea provvede alle nomine. In caso di parità di voti, si considera eletto Presidente o Consigliere, chi sia Socio da maggior tempo.

Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell’Art. 23 del C.C.

 

Art. 20 – Composizione Consiglio

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di tre Soci effettivi, secondo determinazione dei Soci dell’Assemblea. A Consiglio almeno i tre quarti dei componenti devono far parte del gruppo dei Soci Fondatori. I Consiglieri durano in carica quattro anni, salvo che la delibera di nomina non prevede un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente; sono inoltre rieleggibili. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, con delibera consiliare, approvata dal Consiglio dei Revisori, fermo restando la clausola che il Consiglio deve essere formato per almeno tre quarti da Soci Fondatori; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo. L’intero Consiglio cessa d’ufficio quando venga meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei suoi membri; gli altri suoi membri rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, sino a che l’Assemblea dei Soci, convocata d’urgenza dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.

 

Art. 21 – Convocazione Consiglio

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in mancanza, dal o da un vicepresidente o, per mandato di uno di loro, dal segretario, mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera o via posta elettronica, che contenga l’Ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede dell’Associazione, da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori, almeno 10 giorni prima dell’adunanza o, nel caso che il convocante lo ritenga urgente, mediante telegramma, almeno 48 ore prima dell’adunanza. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato ove ne facciano richiesta almeno tre suoi componenti o il Collegio dei Revisori, previa richiesta scritta, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno 10 giorni prima.

 

Art. 22 – Adunanze e Deliberazioni Consiglio

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica, senza possibilità per questi di farsi rappresentare. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti e in caso di parità è determinante il voto del Presidente dell’adunanza.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale, trascritto nell’apposito Libro del Consiglio Direttivo, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’adunanza.

 

Art. 23 – Riunioni in video e teleconferenza o a mezzo messanger

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza, teleconferenza o a mezzo messanger, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si procede a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell’adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione della modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto, a cui sarà allegata, in caso dell’uso di un messanger, la stampa di tutti gli interventi degli intervenuti.

 

Art. 24 – Rappresentanza e poteri

La rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente o ai Vicepresidenti, in caso di indisponibilità dello stesso, disgiuntamente tra loro, con facoltà di delegare, anche in giudizio e con potere di proporre azioni e domande di resistervi in qualunque sede e grado ed innanzi a giurisdizione ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori e periti, consulenti, di stipulare transazioni e compromessi.

Il Consiglio Direttivo può delegare poteri al Presidente o al Vicepresidente o ad altri suoi componenti, determinandone i poteri e le attribuzioni di ciascuno, individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendoli in Giunta esecutiva o in uno o più Comitati, dei quali il Consiglio stesso determina le modalità di funzionamento.

Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare di conferire procure, per singoli atti o contratti, anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

 

Art. 25 – Attribuzioni Consiglio

Al Consiglio, oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure, di cui all’Art. 24 precedente, competono in particolare le seguenti attribuzioni:

a) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il segretario dell’Associazione ed il Vice-segretario, determinandone i poteri e la durata, che non può superare quella del Consiglio stesso, per coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di preparazione, convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee dei Soci e delle adunanze consiliari; curare la tenuta del Libro delle Assemblee, dello schedario dei Soci, del protocollo della corrispondenza;

b) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell’Associazione, determinandone i poteri, gli eventuali compensi e la durata, che non può superare quella del Consiglio stesso, per coadiuvare il Presidente nelle operazioni di accertamento, riscossione delle entrate di acquisto dei beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazione e rimborso dei fondi spese, di formazione dei bilanci, di cura degli inventari, del Giornale di Cassa, delle fatture e degli altri documenti contabili, inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ad alle variazioni patrimoniali;

c) nominare i Soci Onorari;

d) istituzione dei Comitati, con il compito di approfondire specifiche tematiche di interesse per i Soci, e stipula del regolamento che ne disciplina l’attività;

e) istituzione delle Sezioni Regionali o Pluriregionali, che si occuperanno dell’integrazione e il coordinamento dei Soci sul territorio, e della promozione sul territorio dell’attività dell’Associazione, e stipula del regolamento che ne disciplina l’attività;

f) vagliare ed eventualmente accogliere richieste di federazione, delle quali richiederà successivamente ratifica all’Assemblea, e di cui successivamente dovrà redigere specifico regolamento;

g) deliberare, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il regolamento amministrativo e contabile, contenente le attribuzioni e le norme per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e l’espletamento del servizio di cassa, che verrà di regola affidato ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione.

h) stipulare, modificare e risolvere contratti e convenzioni, anche di carattere economico e finanziario, per l’esercizio di attività e per l’attuazione di iniziative che rientrino nel programma dell’Associazione;

i) presentare all’Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo e consuntivo, ciascuno dei quali accompagnato da una relazione che illustri il contenuto del bilancio stesso, l’andamento della gestione patrimoniale, le eventuali variazioni del bilancio e che dia conto dei programmi e delle attività in corso e di quelle da realizzarsi.

 

Art. 26 – Comitati

I Comitati vengono istituiti su delibera del Consiglio Direttivo allo scopo di approfondire specifiche tematiche di interesse per i Soci, coerenti con la missione dell’Associazione e funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi. Ai Comitati possono far parte anche non Soci.

L’attività dei Comitati è svolta in base ad un regolamento emesso dal Consiglio Direttivo.

I responsabili delegati al funzionamento di un Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo in base ad autocandidatura dei Soci o su designazione, con l’unica delimitazione che ciascun Socio può fare parte di un solo Comitato, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 27 – Sezioni e Federazioni

Le Sezioni, Regionali o Pluriregionali, vengono istituite su delibera del Consiglio Direttivo e si dedicano all’integrazione e al coordinamento dei Soci sul territorio; promuovono l’attività associativa assicurandone nel contempo il regolare svolgimento; fungono da collegamento fra Soci, Consiglio Direttivo e Comitati, in coerenza con la missione e gli obiettivi dell’Associazione.

L’attività delle Sezioni è svolta in base ad un regolamento emesso dal Consiglio Direttivo.

Il responsabile delegato al funzionamento di una Sezione viene nominato dal Consiglio Direttivo in base ad elezione diretta da parte dei Soci della Sezione di appartenenza. Il Presidente di sezione dura in carica un anno. I Responsabili di Sezione non sono necessariamente membri del Consiglio Direttivo.

Allo scopo di rafforzare la propria presenza in ambiti territoriali, il Comitato Direttivo potrà vagliare ed eventualmente accogliere richieste di federazione, delle quali richiederà successivamente ratifica all’Assemblea, di altre associazioni locali aventi finalità similari a quella dell’associazione ed i cui Soci abbiano i requisiti comparabili a quelli di SPAGHETTITALIANI. L’istituto della Federazione è oggetto di specifico regolamento emesso dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 28 – Composizione del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone, anche non Soci, delle quali tre una svolga la funzione di Presidente, da scegliersi preferibilmente fra gli iscritti del Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o negli Albi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, o tra persone con esperienza in materia contabile finanziaria, che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei Componenti del Consiglio Direttivo. I Revisori durano in carica quattro anni, salvo che la delibera di nomina non abbia disposto diversamente e, comunque, in ogni caso, fino all’approvazione dell’ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove delibere assembleari; sono rieleggibili e svolgono le proprie mansioni gratuitamente, salvo diversa deliberazione assembleare.

 

Art. 29 - Competenze del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione patrimoniale e finanziaria, vigilando il rispetto delle norme di Legge, dello Statuto e dei regolamenti; l’ordinario andamento dell’amministrazione, la regolare tenuta della contabilità e l’aderenza del bilancio alle risultanze contabili. E’ tenuto, inoltre, periodicamente a presentare all’Assemblea dei Soci una relazione che conferisca delucidazioni ai Soci circa l’andamento amministrativo contabile ed economico finanziario; provvede, occorrendo, a richiedere la convocazione dell’Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo, ad approvare la delibera di sostituzione ed a quanto altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio.

 

Art. 30 – Disposizioni finali

1)  Scioglimento ed estinzione:

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato col voto di almeno tre quarti dei Soci, dall’Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci. La stessa Assemblea stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

2) Rinvio:

a) Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, quelle del D.P.R. 29/09/1973 n° 600 e del DLsg 460/1997 che riguardano specificatamente le associazioni senza scopo di lucro;

b) Per quanto riguarda le eventuali modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’Associazione SPAGHETTITALIANI, si fa rinvio al D.P.R. 10/02/2000, n° 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto Costitutivo e dello Statuto, n° 17 dell’Allegato I della Legge 15/03/1997, 59);

c) Per ciò che concerne, inoltre, la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell’Associazione, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di Enti privati giuridicamente riconosciuti.

 
Ideato e realizzato da Luigi Farina ( LuigiFarina@spaghettitaliani.com )

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